_
PRIMA PAGINA
_ Ultima gara
_ Notizie Avversaria
_ Il punto sulla D
_ Rassegna Stampa
_ Prossimo Turno
_
_
_
[BARSPORT]
_
STATISTICHE
_
_
_
_
Totonno Chiappetta
_
RISULTATI 30a

Adrano

Vibonese

4-3

Alcomo

CosenzaFC

1-1

Cosenza

Trapani

2-1

Marsala

Pomigliano

0-0

Milazzo

Casertana

3-0

Modica

Folgore

2-0

Paganese

Giarre

1-0

Rosarnese

Sapri

1-3

Siracusa

Rossanese

2-0
_
CLASSIFICA 30a

 

 

Il Tar del Lazio restituisce i tre punti al Cosenza

22.04 E’ stato accolto, quest’oggi, dal Tar del Lazio sezione Terza TER, il ricorso del Cosenza Calcio contro la decisone di penalizzare la società di tre punti dalla classifica, duemila euro di multa e la squalifica di un anno del suo Presidente Padre Fedele Bisceglia. In allegato pubblichiamo la dichiarazione ufficiale integrale rilasciata dal Collegio difensivo:

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

COMUNICATO UFFICIALE DEL COLLEGIO DIFENSIVO DEL COSENZA CALCIO 1914 SULL'ORDINANZA DEL TARLAZIO N.2244/2005.

Il Collegio difensivo della Società Cosenza calcio 1914 s.pa., costituito dagli avvocati Giuseppe Carratelli, Enrico Lubrano e prof. Filippo Lubrano, esprime soddisfazione per l'ordinanza odierna n. 2244/2005, con la quale il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla Società contro le sanzioni disciplinari irrogate dalla F.I.G.C. (3 punti di penalizzazione I anno di squalifica al legale rappresentante e 2.000 euro di multa) per violazione del c.d. "vincolo di giustizia", ovvero per avere presentato la Società ricorso al T.A.R. Lazio per il riconoscimento del proprio titolo sportivo di Serie C1.

A tale riguardo, l'avv. Enrico Lubrano specifica quanto segue:

"L 'ordinanza del T.A.R.. ci ha dato pienamente ragione, riconoscendo l’illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate al Cosenza con i provvedimenti impugnati, poiché emanati in applicazione di una normativa regolamentare federale (vincolo di giustizia) i/legittima per violazione dell'art. 24 della Costituzione e della legge n. 280/2003.
Adesso ci godiamo questa "Vittoria, che, per quanto piccola, ha una portata storica e generale, in quanto, d'ora in poi, nessuna società potrà più essere sanzionata disciplinarmente per avere "osato" fare vale re il proprio diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale davanti alla giustizia statale.
La dedichiamo alla città di Cosenza ed a tutta la sua tifoseria, con l’auspicio che essa torni numerosa allo stadio e faccia sentire alla società ed alla squadra tutto il suo affetto e la sua passione Con la speranza, nel frattempo, di riuscire a vincere la battaglia giudiziale più importante: quella per il riconoscimento del titolo sportivo di Serie C1, ingiustamente sottratto da/la Federazione in applicazione di una normativa federale (art.52 NOIF) illegittima, poiché lesiva degli interessi economici dell'azienda società e degli interessi Sportivi de/pubblico
".

Milano-Roma-Cosenza, 22 aprile 2005

Avv. Giuseppe Caratelli - Avv Enrico Lubrano - prof avv. Filippo Lubrano


 



_
Partecipativi
_ Albo D'Oro
_ Links
_ CLUBS
_ Il Tifo
[CUORE ROSSOBLU]
[ROSA]
_
PROSSIMA 31a

Casertana

Cosenza

CSFC

Milazzo

Folgore

Paganese

Giarre

Siracusa

Pomigliano

Alcamo

Rossanese

Adrano

Sapri

Marsala

Trapani

Modica

Vibonese

Rosarnese

_
SPONSOR

 

[SPORT POINT]

HOME
NEWS
STAGIONE
GIOVANILI
CREDITS